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Cantieri - Quaderno di cantiere

11/6/2014

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Sicurezza sui cantieri edili, tutto quello che c’è da sapere grazie al “Quaderno di cantiere”

Alla luce dei recenti sviluppi normativi è stato aggiornato il “Quaderno di cantiere – verifica preventiva e periodica del rispetto delle norme riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori”, a cura del Dipartimento di Prevenzione U.O. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro della Provincia Autonoma di Trento.

La pubblicazione ha l’obiettivo di contribuire alla diffusione della cultura della sicurezza nel settore edile e di offrire un valido strumento a quanti sono impegnati nei processi di prevenzione, grazie a tabelle, schede di sintesi e riferimenti normativi.
Questi gli argomenti trattati dalla guida:
  • Direttiva cantieri
  • Documentazione da tenere in cantiere
  • Idoneità tecnico professionale
  • Valutazione del rischio (Servizio di Prevenzione e Protezione, informazione e formazione ai lavoratori, sorveglianza sanitaria, medico competente, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)
  • Viabilità nei cantieri
  • Lavori in sotterraneo (scavi e armature, rivestimento degli scavi, ventilazione, difesa contro le polveri, illuminazione, impiego degli esplosivi)
  • Impianto elettrico (realizzazione dell’impianto, quadri elettrici, grado di protezione linee elettriche di cantiere, generatori, impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, messa a terra)
  • Opere provvisionali (ponteggi, PiMUS, utilizzo dei ponteggi fissi, ponti su cavalletti, impalcati di servizio)
  • Lavoro in quota
  • Attrezzature di lavoro (seghe circolari, macchine escavazione e movimento terra, betoniere, cesoie e piegaferri, benne miscelatrici, perforatrici per micropali, autobetoniere)
  • Armature provvisorie
  • Apparecchi di sollevamento
  • Demolizioni
  • Dispositivi di protezione individuale
  • Igiene del lavoro
Una sezione apposita è dedicata all’apparato sanzionatorio, in cui è proposto un diagramma di flusso con tutte le verifiche e gli adempimenti e le sanzioni in caso di inadempimento.

quaderno_di_cantiere_provinciatrento.pdf
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Formazione dei lavoratori - Uso di attrezzature da lavoro

11/6/2014

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L'art 73 c5 del DLgs 81/08 stabilisce quali sono le attrezzature da lavoro per cui è richiesta la formazione.
L'allegato III dell'accordo stato regioni per l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori stabilisce i Requisiti minimi dei corsi di formazione teorico - pratico per lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) 
L'allegato IV Requisiti minimi del corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di
gru per autocarro (12 ore)

testo_unico_sicurezza_maggio_2014.pdf
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Fotovoltaico incentivi : quale utilizzare tra V° conto energia e detrazioni fiscali 50% ex. 36% per le ristrutturazioni edilizie?

17/2/2013

 
Nella seguente trattazione ho fatto un'analisi comparativa tra V Conto energia,

V Conto Energia +Irpef (pers fisiche) aliquota del 27.5% (come da risoluzione dell’agenzia delle entrate 88E 2010)

e SSP+detrazione del 50%

per capire l'effettiva convenienza dello SSP rispetto al V CE.

L'analisi è stata condotta tenendo in considerazione i prezzi zonali dell'energia elettrica e i contributi in conto scambio.

Ho analizzato 4 ipotesi in cui ho considerato 2  ipotesi di consumo e 2 di potenza installata combinate tra loro, inserendo anche il costo di manutenzione al decimo anno.

Cioè
impianto da 3 k con bassi consumi (famiglia da 2 persone)

impianto da 3 k con medi consumi (famiglia da 4 persone)

impianto da 6 k con bassi consumi (famiglia da 2 persone)

impianto da 6 k con medi consumi (famiglia da 4 persone)

Il costo ipotizzato per l’acquisto degli impianti è di 2300,00 € iva compresa per kWp installato considerando un costo intermedio tra quello di impianto realizzato in conto energia con moduli certificati e quello di impianto realizzato con moduli non certificati.

La produzione attesa è di 1345 kWh/kWp, ma ciò non influenza in termini assoluti i risultati.




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Conclusioni

Analizzando per semplicità i soli flussi di cassa cumulati si può facilmente notare che attualmente sia conveniente optare per un impianto che usufruisce delle detrazioni fiscali rispetto ad uno che sfrutta il V conto energia solo se la percentuale di autoconsumo dell’energia elettrica prodotta è superiore al 30%.

Vista l’attuale riduzione del costo indicativo annuo degli incentivi riconosciuti agli impianti fotovoltaici è bene sfruttare tale possibilità, le previsioni attuali fanno pensare che si possa arrivare fino ad agosto 2013.

Nell’attesa sarà interessante seguire lo sviluppo dei sistemi di accumulo dell’energia fotovoltaica prodotta.

A presto con l’analisi economica di questo tipo di intervento e la presentazione di un innovativo prodotto in grado di sfruttarne le potenzialità.

 

Obbligo della certificazione energetica, qualifica degli installatori, nuovi incentivi. Arriva il Decreto Rinnovabili

1/5/2011

 
Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il Decreto Legislativo che recepisce la direttiva europea 2009/28 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e che modifica, tra l'altro, il sistema degli incentivi statali.
Il Decreto si inserisce nel quadro della politica energetica europea volta a ridurre la dipendenza dalle fonti combustibili fossili e le emissioni di CO2 , nel rispetto delle direttive comunitarie che impongono all'Italia l'obbligo di raggiungimento degli obiettivi del 17% di energia prodotta da fonti rinnovabili entro il 2020.
Il Decreto rinnovabili, in attesa di essere pubblicato in Gazzetta, prevede la definizione di un nuovo sistema di incentivi per gli impianti da fonti rinnovabili, differenziato in base alla dimensione dell'impianto. Relativamente al fotovoltaico, si procederà ad emanare un nuovo Decreto finalizzato alla ridefinizione di criteri, parametri e quote.
Vediamo in breve le principali novità introdotte dal decreto.

Promozione dell'utilizzo del biometano
Al fine di favorire l'utilizzo del metano nei trasporti, le Regioni predisporranno semplificazioni circa le procedure di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di distribuzione e di adeguamento di quelli esistenti. Inoltre, gli impianti di distribuzione di metano e le condotte di allacciamento sono dichiarati opere di pubblica utilità e rivestono carattere di indifferibilità e di urgenza.

Moduli collocati a terra in aree agricole
Per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, l'accesso agli incentivi statali è consentito a condizione che
  • la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1 MW
  • gli impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a 2 km
  • non sia destinato all'installazione degli impianti più del 10% della superficie totale del terreno
Tali limiti non si applicano ai terreni abbandonati da oltre 5 anni e agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro il primo gennaio 2011, con obbligo di messa in esercizio dell'impianto entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Nuovi edifici
Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati in modo da garantire la copertura attraverso fonti rinnovabili del 50% dei consumi previsti per la solo acqua calda sanitaria e del totale dei consumi previsti per acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento, secondo le seguenti percentuali:
  • il 20% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
  • il 35% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal primo gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
  • il 50% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal primo gennaio 2017.
Nei centri storici le percentuali sono ridotte del 50%.

Bonus edifici "virtuosi"
I progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazione che assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai valori minimi obbligatori indicati nell'Allegato 3, beneficiano di un bonus volumetrico del 5%.

Certificazione energetica degli edifici
Nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica.
Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione energetica.
Formazione e informazione
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il GSE realizzerà, in collaborazione con l'ENEA, un portale informatico recante informazioni dettagliate sugli incentivi nazionali per le fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica, calore e freddo, informazioni sui benefici netti, sui costi e sull'efficienza energetica delle apparecchiature e dei sistemi per l'uso di calore, freddo ed elettricità da fonti energetiche rinnovabili, etc.

Qualifica per gli installatori
La qualifica professionale per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita col possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dal D.M. 37/08. In particolare, i soggetti interessati devono cioè possedere uno dei seguenti titoli:
  • diploma di laurea in materia tecnica specifica,
  • diploma o qualifica conseguita al termine della scuola secondaria, seguito da un periodo di inserimento di almeno due anni continuativi,
  • titolo o attestato di formazione professionale, conseguito previo periodo di inserimento di almeno quattro anni consecutivi alle dirette dipendenze di una impresa del settore.
Nel terzo caso, dal primo gennaio 2013 subentrano ulteriori prescrizioni.
Entro il 31 dicembre 2012 le Regioni e le Province autonome attivano un programma di formazione per gli installatori o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione.

Incentivazione
La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sarà incentivata sulla base dei seguenti criteri generali:
  • l'incentivo ha lo scopo di assicurare equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio;
  • il periodo di diritto all'incentivo è pari alla vita media utile convenzionale delle specifiche tipologie di impianto e decorre dalla data di entrata in esercizio dello stesso;
  • l'incentivo resta costante per tutto il periodo di diritto e può tener conto del valore economico dell'energia prodotta;
  • gli incentivi sono assegnati tramite contratti di diritto privato fra il GSE e il soggetto responsabile dell'impianto, sulla base di un contratto-tipo definito dall'Autorità per l'Energia Elettrica e Gas;
  • l'incentivo è attribuito esclusivamente alla produzione da nuovi impianti, ivi inclusi quelli realizzati a seguito di integrale ricostruzione, da impianti ripotenziati, limitatamente alla producibilità aggiuntiva, e da centrali ibride, limitatamente alla quota di energia prodotta da fonti rinnovabili;
  • l'incentivo assegnato all'energia prodotta da impianti solari fotovoltaici è superiore per gli impianti ad alta concentrazione e tiene conto del maggior rapporto tra energia prodotta e superficie utilizzata;
  • per biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili, l'incentivo tiene conto della tracciabilità e della provenienza della materia prima ed è finalizzato a promuovere:
    • l'uso efficiente di rifiuti e sottoprodotti, di biogas da reflui zootecnici o da sottoprodotti delle attività agricole, di prodotti ottenuti da coltivazioni dedicate non alimentari;
    • la realizzazione di impianti in cogenerazione;
    • la realizzazione e l'esercizio, da parte di imprenditori agricoli, di impianti alimentati da biomasse e biogas asserviti alle attività agricole;
Inoltre, l'art. 9 bis stabilisce che le disposizioni del D.M. 6 agosto 2010 (Terzo Conto Energia) si applicano alla produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici per i quali l'allacciamento alla rete elettrica abbia luogo entro il 31 maggio 2011.
L'incentivazione per gli impianti allacciati successivamente al 31 maggio sarà disciplinata con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da adottare entro il 30 aprile 2011, sulla base dei seguenti principi:
  • determinazione di un limite annuale di potenza elettrica cumulativa degli impianti fotovoltaici che possono ottenere le tariffe incentivanti;
  • determinazione delle tariffe incentivanti in relazione alla riduzione dei costi delle tecnologie e degli incentivi applicati negli Stati membri dell'Unione europea;
  • previsione di tariffe incentivanti e di quote differenziate sulla base della natura dell'area di sedime.
Blocco incentivi per 10 anni a chi tenta truffe
Chi tenterà di ottenere contributi per le fonti rinnovabili con documenti non veritieri o dichiarazioni false non potrà più richiedere incentivi per 10 anni.
 

Linee guida sulle rinnovabili: La Puglia indica le aree vietate all'installazione delle FER e velocizza l'ottenimento dei pareri

21/12/2010

 

02/12/2010 - Procedure più veloci e semplificate grazie ai sistemi informatici e grande attenzione al territorio. Sono queste le principali novità delle Linee Guida regionali in materia di energie rinnovabili che entrano in vigore il 1° gennaio 2011.
Puglia: approvate le Linee guida per le energie rinnovabili
 
Il documento è stato adottato il 30 novembre scorso dalla Giunta regionale pugliese in prima lettura. E passa all’esame delle Commissioni regionali competenti per poi tornare in Giunta per la approvazione definitiva. Si tratta di un atto con il quale la Regione Puglia, partendo dalle Linee Guida Nazionali e in attesa del decreto che assegnerà alle Regioni la quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili, individua le aree non idonee all’installazione di impianti.
 
Il testo delle Linee Guida, redatto dai Servizi “Energia, Reti e infrastrutture per lo Sviluppo”, “Assetto del Territorio”, “Ecologia” e “Agricoltura”, si compone di oltre 200 pagine. Nella nuova procedura convergono infatti una serie di sottoprocedimenti (basti pensare a quelli per la tutela del paesaggio, dell’ambiente e della salute), ma a fare la differenza rispetto al passato sarà soprattutto la procedura completamente informatizzata, quindi molto più veloce.
 
È stato studiato un sistema che mette insieme il procedimento amministrativo con i dati di carattere territoriale attraverso due portali, quello dell’Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione www.sistema.puglia.it  e il SIT, il multipremiato Sistema Informativo Territoriale, che contiene mappe e informazioni di carattere territoriale accessibili anche da parte di chi propone l’installazione di un impianto. Così è possibile arrivare all’espressione del parere entro il 180° giorno. La documentazione sarà generata da Sistema.Puglia per l’aspetto amministrativo e dal SIT per quello cartografico, anche gli allegati dovranno avere formato digitale e il tutto viaggerà con la posta elettronica certificata, inclusa la corrispondenza tra le amministrazioni. Si calcola che solo per questo aspetto saranno risparmiati 45 giorni. Il nuovo meccanismo autorizzativo sarà illustrato all’inizio di dicembre durante il Festival dell’Innovazione, dopo partirà una sperimentazione di un mese con il rilascio delle “password test”.
 
“La Regione Puglia” - ha detto la Vice Presidente e Assessore allo Sviluppo economico Loredana Capone - ha compiuto il grande sforzo di equilibrare le esigenze dello sviluppo con quelle dell’ambiente, del paesaggio e dell’agricoltura. Inoltre il procedimento autorizzativo è stato adeguato alle Linee Guida nazionali che per molti aspetti sono debitrici dell’esperienza pugliese. Tutto questo è stato compiuto in soli 90 giorni, contro i sette anni che abbiamo dovuto attendere per le linee guida nazionali (leggi tutto). In questo documento - ha continuato - la ricostruzione delle aree non idonee è particolarmente importante perché le linee guida nazionali chiariscono che le Regioni non sono titolari sulle quote di energie rinnovabili. Quindi la legislazione regionale non può stabilire la quota massima di impianti sul suo territorio. Non potendo agire sulle quote abbiamo agito sulle aree non idonee. Così accompagniamo lo sviluppo senza distruggere la bellezza del nostro territorio”.
 
 
Fonte: Regione Puglia
 

Nel 2011 detrazione del 55% in dieci anni invece che in cinque

3/12/2010

 
La Camera proroga fino al 31 dicembre 2011 il bonus fiscale per la riqualificazione energetica degli edifici
di Rossella Calabrese
www.edilportale.com

La Camera ha infatti approvato la Finanziaria (Legge di Stabilità 2011) con l’emendamento che dà la possibilità di detrarre dall’Irpef il 55% delle spese per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, sostenute fino al 31 dicembre 2011.
 
Unica modifica al bonus: la detrazione dovrà essere spalmata su dieci anni anziché su cinque. Non cambiano invece i tetti di spesa, le percentuali di detrazione e gli interventi ammessi.
 
Nel 2011 il bonus fiscale dovrebbe generare maggiori entrate Iva per 124,8 milioni di euro; dal 2012 (anno in cui si comincerà a detrarre le spese del 2011) la misura dovrebbe costare allo Stato circa 300 milioni di euro. Il costo complessivo per lo Stato, nei dieci anni di detrazione, sarà pari a 1,8 miliardi di euro.

IL TESTO DELL’EMENDAMENTO
“Art. 1 Comma 47-bis. Le disposizioni di cui l'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura ivi prevista, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2011. La detrazione spettante ai sensi del presente comma è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 29, comma 6 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, della legge 28 gennaio 2009, n.2.”
 
LA VICENDA
La scorsa settimana il viceministro all’Economia, Giuseppe Vegas aveva annunciato che “la proroga al 2011 della detrazione Irpef del 55% sulle spese per l’efficientamento energetico degli edifici non trova spazio nella Legge di stabilità”. L’esclusione della proroga dalla Finanziaria aveva scatenato le proteste degli operatori dei settori interessati dal bonus, inducendo il relatore Marco Milanese ad affermare che il Governo avrebbe inserito la proroga del 55% nel decreto Milleproroghe; intenzione confermata dal viceministro Vegas.

Ma lunedì scorso, lo stesso Vegas ha annunciato che la proroga della detrazione del 55% sarebbe stata introdotta nella Finanziaria durante l’esame in Aula alla Camera. E infatti mercoledì pomeriggio l’emendamento è stato presentato. L’unica novità rispetto alla misura in vigore oggi - come detto sopra - è relativa al periodo di utilizzo della detrazione: l’importo dovrà essere spalmato in dieci anni, anziché in cinque. Non hanno invece trovato conferma le altre ipotesi di modifica, circolate nei giorni scorsi, secondo cui la percentuale di detrazione per la sostituzione di finestre e impianti termici sarebbe scesa al 41% e i tetti di spesa sarebbero stati ridotti a 440 euro/mq per le finestre, 600 euro/mq per i pannelli solari e 9000 euro per gli impianti termici.
 
I COMMENTI
La detrazione del 55% resta quindi in vigore, ma solo fino al 31 dicembre 2011. Si tratta di un orizzonte temporale molto breve, confrontato con i programmi di investimento per l’efficienza energetica dei privati ma soprattutto delle aziende. Inoltre, la scelta di allungare a dieci anni il periodo di detrazione rende meno conveniente gli investimenti.
 
“Prendiamo atto della scelta del Governo di espandere in 10 anni le rate” - ha detto Raffaella Mariani, capogruppo PD in Commissione Ambiente della Camera, aggiungendo che il PD continuerà ad insistere perché la detrazione del 55% “divenga una misura stabile e possa allargarsi ad altri settori come ad esempio edifici pubblici e case popolari”.

Assistal, Associazione costruttori di impianti, esprime la sua soddisfazione per la proroga del 55% e confida che il provvedimento non sia modificato dal Senato. La dilazione del periodo di utilizzo della detrazione - secondo Assistal - rischia però di ridurre i positivi effetti che l’incentivo ha generato sul mercato e potrebbe rallentare il raggiungimento, entro il 2020, degli obiettivi del pacchetto energia fissati dall’Unione Europea.

I PROSSIMI STEP
La Finanziaria è stata approvata oggi dalla Camera senza ricorrere alla fiducia. La prossima settimana passerà al Senato che dovrà dare il via libera definitivo entro il 10 dicembre.
 

Conto Energia 2010, dal Gse la procedura per le comunicazioni fine lavori

22/11/2010

 

Previsto il termine del 30 giugno 2011 per l'entrata in esercizio degli impianti che intendono usufruire degli attuali incentivi

fotovoltaico_competitivitIn una nota, il Gestore Servizi Energetici (GSE) ricorda che le tariffe incentivanti del Conto Energia fotovoltaico previste per l’anno 2010 “sono riconosciute a tutti i soggetti che, entro il 31 dicembre 2010, abbiano concluso l'installazione dell'impianto fotovoltaico. Inoltre, è necessario che entro la medesima data sia stata comunicata all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, al gestore di rete e al GSE la fine lavori e che l’entrata in esercizio non sia oltre il 30 giugno 2011”.

La Legge n. 129 del 13 agosto 2010 (c.d. “Salva Alcoa”), infatti, ha spostato dal 31 dicembre 2010 al 30 giugno 2011 il termine per l'entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici richiesto per poter ancora beneficiare degli incentivi del secondo Conto Energia, in scadenza a fine anno. La condizione prevista è però che entro il 31 dicembre 2010 gli impianti fotovoltaici siano completati e che entro la stessa data sia comunicata la fine lavori.


Procedura operativa
Il GSE rende noto inoltre di aver predisposto una procedura operativa che illustra i requisiti necessari e le modalità per la presentazione delle comunicazioni di fine lavori allo stesso GSE. L’invio delle comunicazioni di fine lavori avverrà esclusivamente per via telematica attraverso una specifica sezione del portale applicativo web, attualmente dedicato al conto energia, alla quale sarà possibile accedere nel periodo compreso tra il 1 dicembre 2010 e il 31 dicembre 2010. Nei prossimi giorni verrà pubblicata una guida che illustrerà le funzionalità dell’applicazione del portale fotovoltaico.
 

Tecnologie energetiche rinnovabili: costi, best practices e problematiche

16/11/2010

 


Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha pubblicato le schede sulle tecnologie energetiche rinnovabili sviluppate dall'IEA (Agenzia Internazionale dell'Energia).

Le Schede sulle energie rinnovabili ("Renewable Energy Essentials" ) pubblicate sono relative a:

    * Energia Eolica
    * Riscaldamento e Raffrescamento ad energia solare
    * Energia Solare a Concentrazione

Esse contengono sia dati di mercato sulle singole tecnologie (con riferimento, in particolare, alla loro diffusione, al costo di investimento e generazione, tenendo conto della loro localizzazione) sia best-practices e problematiche di sistema.

Il GSE rende disponibile la traduzione in italiano delle schede, in aggiunta ai documenti originali in lingua inglese scaricabili dal sito dell'IEA (www.iea.org).
Fonte:www.acca.it
 

Linee guida rinnovabili: analisi delle procedure

7/11/2010

 
Le Linee guida, alle quali per uniformarsi le Regioni hanno tempo 90 giorni, sono definite nel DM 10 settembre 2010, di cui di seguito forniamo una sintesi dei contenuti tratta da una nota dell'Ance (Associazione nazionale costruttori edili).


DM 10 settembre 2010
L’articolo 12 del D. Lgs. 387/2003 prevede che in ossequio ai principi di semplificazione di cui alla Legge n. 241/1990 siano individuate, con apposito decreto, le linee guida per lo svolgimento del procedimento unico per il rilascio dell’autorizzazione agli impianti alimentati da fonti rinnovabili in modo che sia assicurato il coordinamento tra il contenuto dei piani regionali di sviluppo energetico, di tutela ambientale e dei piani paesaggistici per l'equo e giusto contemperamento dei rilevanti interessi pubblici in questione. Il medesimo articolo prevede anche l’applicabilità della denuncia di inizio attività DIA (ora sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività – SCIA di cui all’articolo 19 Legge 241/1990 e smi) per gli impianti con capacità di generazione inferiore alle soglie stabilite dalla Tabella A del D. Lgs. 387/2003. Si tratta di impianti fotovoltaici fino a 20 kW, a biomassa fino a 200 kW, eolici fino a 60 kW, idroelettrici fino a 100 kW. Impianti di dimensioni minori saranno considerati “attività di edilizia libera” e potranno essere realizzati semplicemente previa comunicazione di inizio lavori.

Le linee guida individuano per le diverse tipologie di impianto (fotovoltaico, biomasse, eolico, idroelettrico e geotermico) la procedura autorizzativa da applicare. L’articolo 12, in particolare, indica le condizioni in base alle quali alcuni impianti sono sottoposti a DIA (ora SCIA) ed altri all’invio di una semplice comunicazione di inizio lavori (Tabella 1 Allegata al DM – visualizzala qui).


Comunicazione di inizio lavori
Per la realizzazione degli interventi che secondo le previsioni dell’art. 12 rientrano nella categoria dell’edilizia libera l’interessato ha l’obbligo di effettuare una comunicazione di inizio lavori (ex art. 6 TU Edilizia DPR n. 380/2001) alla quale devono essere allegate le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore.


Scia
Per quanto riguarda la segnalazione certificata di inizio attività che ha sostituito la denuncia di inizio attività di cui al TU Edilizia, si rimanda alla nuova disciplina dell’articolo 19 L. 241/1990. Per il resto l’articolo 11 delle linee guida si limita a specificare che nel caso di interventi soggetti a SCIA, per i quali sia necessario acquisire concessioni di derivazioni ad uso idroelettrico, autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, le stesse sono acquisite e allegate alla SCIA, salvo che il Comune provveda direttamente per gli atti di sua competenza. Resta ferma la facoltà per l’interessato, in alternativa alla presentazione della Scia, di optare comunque per il procedimento di autorizzazione unica.


Autorizzazione unica
Per tutti gli altri impianti non rientranti nelle fattispecie di cui all’articolo 12 (per le quali sono richieste o la comunicazione ovvero la SCIA) è necessario ottenere il rilascio, da parte della Regione o della provincia delegata, di una autorizzazione unica. Tale provvedimento sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte. Essa inoltre vale anche come titolo edilizio a costruire l'impianto, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili in conformità al progetto approvato e nei termini ivi previsti nonché, ove occorra, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere. Nell’autorizzazione, oltre all’indicazione di eventuali prescrizioni per la realizzazione o l’esercizio dell’impianto, deve essere previsto il termine per l’avvio e la conclusione dei lavori decorsi i quali, salvo proroga, la stessa perde efficacia. Se necessario l’autorizzazione unica costituisce variante allo strumento urbanistico.


Procedimento
L’articolo 13 individua, a pena di improcedibilità, i contenuti minimi dell’istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica. Ad essa dovrà essere altresì allegata l’eventuale documentazione richiesta dalla normativa di settore. Se l'impianto non ricade in zona sottoposta a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, il proponente effettua una comunicazione alle competenti Soprintendenze per verificare la sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici, in itinere alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica. Le Regioni o le Province delegate non possono subordinare la ricevibilità, la procedibilità dell'istanza o la conclusione del procedimento alla presentazione di previe convenzioni ovvero atti di assenso o gradimento, da parte dei comuni il cui territorio è interessato dal progetto. Eventuali oneri istruttori a carico dei proponenti potranno essere previsti con appositi provvedimenti regionali. In ogni caso la misura degli oneri deve essere rapportata al valore degli interventi in misura che non può superare lo 0.03 per cento dell’investimento. Inoltre, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lett. e) del D.P.R. n. 380 del 2001, il contributo di costruzione non è dovuto per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia.


Come si svolge il procedimento unico
Il procedimento unico si svolge attraverso la convocazione, entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, della conferenza di servizi cui partecipano tutte le amministrazioni competenti. Qualora sia necessario procedere alla verifica di assoggettabilità a VIA o alla valutazione di incidenza i lavori della conferenza restano sospesi in attesa che la competente amministrazione emetta apposito provvedimento espresso. Decorso tale termine si pronuncia direttamente la conferenza di servizi o in mancanza si attiva l’intervento sostitutivo del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il termine per la conclusione del procedimento unico, da computarsi tenuto conto delle eventuali sospensioni, non può essere superiore a 180 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento dell’istanza. Ai sensi dell’art. 2-bis della L. 241/1990 le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.


Criteri generali per l'inserimento degli impianti nel paesaggio
La parte IV del provvedimento, spiega la nota dell'Ance, è dedicata ai criteri generali per l’inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio. La sussistenza di uno o più di tali criteri costituisce elemento per la valutazione positiva dei progetti. Tra questi: il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile di territorio; il riutilizzo di aree già degradate tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati; la progettazione legata alla specificità dell’area in cui viene realizzato l’intervento. Per gli impianti eolici, in particolare, i criteri del corretto inserimento nel paesaggio sono invece indicati nell’Allegato 4.


Competenze e poteri assegnati alle Regioni
1. rendere pubbliche, anche tramite il sito web, le informazioni circa le modalità procedurali per ottenere il titolo a costruire un nuovo impianto e metterlo in esercizio;

2. trasmettere periodicamente ai ministeri competenti una relazione contenente il numero di richieste di autorizzazioni ricevute nonché quelle concluse sia positivamente che negativamente e il tempo medio di conclusione dei relativi procedimenti;

3. prevedere eventuali oneri finalizzati a coprire le spese istruttorie relative al procedimento unico di autorizzazione;

4. individuare aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti sulla base di criteri individuati nell’Allegato 3. In ogni caso le Regioni devono conciliare gli obiettivi di tutela ambientale con quelli di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili attraverso atti di programmazione che tengano conto della quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili loro assegnata;

5. individuare ulteriori forme di semplificazione e coordinamento tra i procedimenti di rilascio per il rilascio di concessioni di derivazione d’acqua pubblica, ovvero di concessioni per lo sfruttamento delle risorse geotermiche nonché per i procedimenti che confluiscono nel procedimento unico di autorizzazione;

6. adeguare, se necessario, le proprie normative alle linee guida entro 90 giorni dalla loro entrata in vigore decorso il quale in mancanza di adeguamento le linee guida verranno applicate anche ai procedimenti in corso.

fonte: www.casaeclima.com

fonte: www.edilportale.com
 

La conferenza Unificata approva le Linee Guida per le fonti rinnovabili ma non tiene conto della Legge Comunitaria 2009

29/8/2010

 


La Conferenza Unificata dell'8 luglio 2010 ha approvato le Linee Guida amministrative per le fonti rinnovabili, predisposte dal dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali.

Le Linee Guida, che riguardano l'Autorizzazione Unica per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, hanno l'obiettivo di definire modalità e criteri unitari sul territorio nazionale per assicurare uno sviluppo ordinato delle infrastrutture energetiche.

Le Linee Guida dovrebbero quindi consentire a tecnici e professionisti di avere un indicazione chiara delle tipologie d'impianto, fonte per fonte, che possono accedere a DIA e ad attività di edilizia libera.
Secondo le indiscrezioni trapelate con la pubblicazione del testo approvato sarà sufficiente la DIA (denuncia di inizio attività) per realizzare:

    * impianti fotovoltaici sugli edifici, con superficie dei pannelli non superiore a quella del tetto delle case su cui saranno collocati i moduli
    * impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 20 kWp
    * impianti elettrici di cogenerazione a biomasse, di potenza massima inferiore a 1000 kW(elettrica) e a 3.000 kW(termica)
    * gli impianti a biomasse, di potenza inferiore a 200 kW
    * gli impianti eolici di potenza inferiore a 60 kW
    * gli impianti idroelettrici e geotermoelettrici, di potenza inferiore a 100 kW

Appare tuttavia singolare che il testo approvato dalla Conferenza Unificata sia già palesemente in contrasto con le disposizioni delle Legge Comunitaria 2009 (L. 96/2010, Suppl. Ord. alla G.U. n. 146 del 25/06/2010).
Secondo tale provvedimento, infatti, per realizzare tutti gli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile di potenza fino a 1 MW sarà sufficiente la DIA (denuncia di inizio attività).
L'articolo 17 della L. 96/2010, al comma 1 lettera d), stabilisce "l'assoggettamento alla disciplina della DIA di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per gli impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione non superiore ad un MW elettrico di cui all'articolo 2, lettera e), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, alimentate dalle fonti di cui alla lettera a)".
Affinché tali disposizioni siano pienamente operative sarà necessario attendere l'emanazione dei provvedimenti attuativi previsti dall'art. 17 (decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/28/CE).

Come saranno conciliate le disposizioni contrastanti delle Linee Guida e della Legge Comunitaria?
Per quanto riguarda il conto energia sono stati confermati i tagli agli incentivi e le modifiche di cui si è già parlato nella newsletter n. 193 del 10 giugno 2010.
 
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